CONSULTA: NO RIMBORSO SPESE SANITA’ DURANTE VACANZA ALL’ESTERO
(AGI) – Roma, 31 ott. – Non puo’ ricevere alcun rimborso spese il cittadino, non indigente, che e’ stato sottoposto a cure sanitarie all’estero durante un soggiorno per motivi diversi da studio o lavoro. Lo si evince da una sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata una questione sollevata dalla Cassazione, inerente le norme per la programmazione sanitaria che prevedono l’assistenza indiretta soltanto per i cittadini italiani residenti in Italia che devono fruire di prestazioni assistenziali “presso centri di altissima specializzazione all’estero, che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita’ del caso clinico”, oppure siano indigenti o si trovino temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro.
Il caso in esame, invece, non rientrava nelle suddette condizioni per il rimborso: la Cassazione era chiamata a pronunciarsi su una sentenza della Corte d’appello di Milano, impugnata dalla Azienda sanitaria locale n.3 della provincia milanese, con cui era stato accolta la domanda di rimborso di una donna, sottoposta a tracheotomia in Messico a seguito di edema polmonare acuto.
I giudici della Consulta, dichiarando non fondata la questione, hanno ricordato che “l’assistenza sanitaria degli italiani all’estero costituisce oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella che regola l’assistenza a favore di coloro che si trovano nel territorio dello Stato”. Tale specificita’, si legge nella sentenza n.354, “deriva dal fatto che il servizio sanitario, come in genere i servizi pubblici, incontra di norma i limiti territoriali propri dello Stato”. (AGI)
Oll